Impunibilia’ chi agisce nell'interesse pubblico
Bronisław Sitek
Abstract
n/aAutor | |||||
Tytuł czasopisma/serii | Diritto@Storia, [Diritto @ Storia], ISSN 1825-0300, (0 pkt) | ||||
Rok wydania | 2018 | ||||
Nr | 16 | ||||
Paginacja | 1-8 | ||||
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 | ||||
Streszczenie w języku oryginału | La determinazione del significato dell’espressione ius publicum adoperato da Ulpiano in D. 50.17.116.1 consente di stabilire il tipo di negozio giuridico che una volta realizzatosi non era più reversibile. Ius publicum in questo contesto non significa altro che la precedenza data al diritto positivo rispetto ai contratti ovvero al diritto statuito dalle parti di un negozio giuridico. La regola ulpianea D. 50.17.116.1: Non capitur, qui ius publicum sequitur, collocata dai compilatori nel libro quindicesimo al titolo diciassettesimo dei Digesta, creò molti problemi interpretativi anche allo stesso O. Lenel, quando intraprese il tentativo di ricostruire il libro undicesimo del commentario all’editto pretorio. La sua collocazione da parte dei compilatori della regola ulpianea deriva da un carattere generale. In origine poteva essere strutturata diversamente, ma con il medesimo significato. Non è da escludere che, originariamente, la regola fosse legata al caso di inapplicabilità da parte di un minor di uno dei provvedimenti di tutela stragiudiziale, ovvero di restitutio in integrum propter aetatem nel caso in cui il negozio giuridico compiuto con esso si basasse sulle disposizioni di legge. L’analisi delle fonti dimostra in maniera evidente che non fu Ulpiano l’autore di questa regola, ma dall’autore nuovamente proposta e, comunque, successivamente a Gaio, Pomponio e Callistrato. In più, i prudentes non sono gli autori della regola, ma i compilatori sulla scorta della opinio communis già nota e usata in precedenza. Così la condotta, o tutti quei negozi giuridici compiuti in conformità al diritto positivo, non potevano aprire verso una responsabilità civile, e con ciò non potevano produrre effetti giuridici negativi per l’attore. Ulpiano intese proporre la regola che i compilatori inserirono in 50.17. Possiamo affermare con inequivocabile certezza che la regola fosse nota già nel II secolo d.C. Con essa si volle, così, affermare un principio: colui che segue la prescrizione di una legge non sarà ritenuto responsabile civilmente. | ||||
URL | http://www.dirittoestoria.it/16/tradizione/Sitek-Impunibilita-di-chi-agisce-nell'interesse-pubblico.htm | ||||
Język | it włoski | ||||
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Pliki dodatkowe |
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Punktacja (całkowita) | 1 | ||||
Żródło punktacji | journalList | ||||
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